Il divorzio internazionale è un particolare caso di divorzio che vede coinvolti uno o più cittadini stranieri e che prevede alcuni scenari differenti. Alcuni di questi casi riguardano: coniuge residente all’estero, cittadini stranieri residenti in Italia, divorzio in Italia di matrimonio celebrato all’estero o, viceversa, divorzio all’estero di matrimonio celebrato in Italia. A regolare la branca del diritto di famiglia, in questi casi è la legge n°218 del 1995 (“riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), che pone i criteri del diritto italiano da seguire quando si tratta di atti stranieri, tenendo conto anche del diritto internazionale privato di fonte comunitaria. Un’altra normativa da tenere in considerazione è poi il regolamento comunitario n°2201 del 2003. Entrambi i coniugi, per sapere come procedere, trattandosi anche di un caso particolare, devono rivolgersi a un avvocato per separazione a La Spezia ed è meglio il giurista scelto sia diverso per ognuno dei due.
Divorzio internazionale come procedere: cosa dice la legge
Per quanto riguarda la legge n°218 del 1995, all’articolo 31, si parla di separazione dei coniugi. In questo caso viene prevista l’applicazione della legge nazionale comune ai due o della legge vigente nel Paese in cui si è svolta maggiormente la loro vita coniugale (anche uno Stato estero). Se poi la legge estera non prevede separazione e divorzio, viene applicata la normativa italiana. Successivamente, all’articolo 32, si fa riferimento ai casi in cui solamente uno dei due coniugi sia italiano oppure si tratta di un matrimonio celebrato in Italia anche se entrambi i coniugi sono stranieri.
Stando invece al regolamento europeo n° 2201 del 2003, i due coniugi possono scegliere il giudice competente in relazione a: residenza abituale, ultima residenza abituale, residenza abituale del convenuto o cittadinanza comune.
Divorzio internazionale: sentenze straniere UE ed emesse fuori dall’UE
In Italia è previsto anche il riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, purché non siano in conflitto con la normativa italiana. Quando la sentenza di divorzio è stata emessa da un Paese che fa parte dell’Unione europea viene rilasciato un apposito certificato, che è quello previsto dal Regolamento europeo. In tal modo, il documento può essere facilmente trascritto (senza necessariamente doverlo tradurre) accompagnato dai seguenti documenti: documento d’identità, dichiarazione di notorietà e requisiti da rispettare. Dal punto di vista dei requisiti si parla di: non essere in conflitto con l’ordine pubblico dello Stato membro, la sentenza di divorzio non deve essere stata emessa in contumacia e non deve esserci incompatibilità.
Se invece la sentenza di divorzio è stata emessa da un Paese fuori dall’Unione europea, la trascrizione dell’atto è comunque possibile, dopo legalizzazione e traduzione dell’atto. La trascrizione può poi essere fatta o presso il Comune italiano di interesse, presso il consolato italiano presente nel Paese straniero che ha emesso la sentenza di divorzio. Anche in questo caso, i documenti da presentare sono un documento di identità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, più la copia della sentenza di divorzio stesso.
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